In caso di matrimonio di brevissima durata (appena 10 giorni di convivenza coniugale, ed 3 mesi tra la celebrazione e il deposito del ricorso per separazione), non spetta al coniuge l’assegno di mantenimento ne è ipotizzabile una pronuncia d’addebito.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l ordinanza n. 6164, sesta sezione civile, depositata il 26 marzo). Ciò che manca è infatti l’indefettibile presupposto dell’instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non basta a giustificare la richiesta di mantenimento l’asserita «marcata sperequazione delle rispettive capacità economiche dei coniugi» e l’«elevato tenore di vita goduto» nel corso dell’unione coniugale, come sostenuto dalla moglie. Secondo la Cassazione, infatti, è incontestabile la fragilità della «comunione spirituale e materiale fra i coniugi» alla luce della «durata brevissima del matrimonio»e della «ancor più breve durata della convivenza» – di appena dieci giorni – che si è chiusa con «la volontà dei coniugi di non instaurare alcun vincolo significativo tra loro», e con la conseguente apertura del confronto sulle «condizioni della separazione».