Il Tar del Lazio, con la sentenza 3907/2015, dichiara illegittima l’ordinanza del Prefetto che aveva disposto l’annullamento della trascrizione di un matrimonio omosessuale nei registri di Stato Civile.
Nel caso di specie, due donne avevano contratto matrimonio a Barcellona e la loro unione coniugale era stata trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Roma dal Sindaco.
Con decreto di poco successivo, il Prefetto della Provincia di Roma aveva annullato la predetta trascrizione, ordinando altresì all’Ufficiale di Stato Civile di annotare il provvedimento nei registri dello stato civile.
Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo, sostenendo la nullità del decreto prefettizio in quanto viziato da difetto assoluto di attribuzione.
Il Tar Lazio, prima di decidere il ricorso, ha premesso una breve disamina sulla validità e trascrivibilità dei matrimoni omosessuali in Italia affermando che “allo stato dell’attuale normativa e fatto salvo un intervento legislativo al riguardo, che ponga la legislazione del nostro Paese in linea con quella di altri Stati, europei e non -, le coppie omosessuali non vantano in Italia né un diritto a contrarre matrimonio, né la pretesa alla trascrizione di unioni celebrate all’estero, anche se le unioni tra persone dello stesso sesso non possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico”.
Il Tar Lazio ha, in ogni caso, accolto il ricorso delle ricorrenti affermando che il Prefetto non aveva il potere di annullare la trascrizione operata dal Sindaco, pur se illegittima.
Esaminando, infatti, l’art. 453 c.c. ed il D.P.R. n. 396/2000 si evince, infatti, che “una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione centrale”.