Cosa succede se i coniugi in separazione dei beni, cointestatari di un conto corrente bancario, decidono di separarsi ?
Come precisato dalla Cassazione con la sentenza 809/2014 (conforme ad altri precedenti), seppure quando un conto è cointestato valga una presunzione di contitolarità fra i cointestatari, tale presunzione può essere vinta da chi rivendica la titolarità esclusiva delle somme versate sul conto, fornendo la prova che tali somme provengono, ad esempio, dalla vendita di beni personali, o che è costituita dall’accreditamento di emolumenti suoi (pensioni, stipendi, ecc..), o dal versamento di assegni a lui intestati. Inoltre, il fatto che uno dei coniugi cointesti all’altro il conto non implica anche la volontà di donargli le somme depositate: non si può cioè presumere la donazione indiretta effettuata da uno in favore dell’altro mediante la cointestazione di un conto corrente: se la provvista è data esclusivamente da redditi o altre “entrate” di uno dei due coniugi, la facoltà di firma sul conto corrente all’altro è solo un mezzo per effettuare operazioni, ma non implica automaticamente la volontà di effettuare una donazione in suo favore. Salvo ovviamente dare la prova, per ogni singolo versamento, dello spirito di liberalità, che costituisce appunto la causa della donazione.