L’assegno di mantenimento determinato in sede di separazione o divorzio va annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, e ciò al fine di adeguare l’importo al costo della vita, tenuto conto della fisiologica svalutazione monetaria.
L’aggiornamento degli importi agli indici Istat è obbligatorio, anche se il Giudice non l’ha previsto espressamente: il coniuge tenuto a versare gli assegni deve quindi sempre procedere alla rivalutazione annuale. Ma attenzione: si ritiene che sia il coniuge beneficiario a dover ricordare all’altro l’adeguamento.
In ogni caso l’importo è deducibile (così come lo è l’assegno per il coniuge debole) purchè sia espressamente indicato dal provvedimento di separazione o divorzio, essendo la deduzione ammessa solo nella misura risultante dal provvedimento del Tribunale.
Il coniuge onerato che non provveda all’adeguamento Istat rischia il recupero forzoso del credito da parte dell’altro: infatti, il beneficiario dell’assegno può chiedere gli arretrati e gli interessi maturati sulle somme non versate nei cinque anni precedenti. Per interrompere il termine di prescrizione basta inviare una raccomandata a/r con cui si chiede il versamento degli arretrati.
Se ciò nonostante la parte inadempiente non provvede, sarà possibile per l’altra notificare un atto di precetto senza previamente doversi rivolgere al Giudice. Se l’inadempimento persiste, potrà darsi luogo alla procedura esecutiva nei confronti del debitore (cioè pignoramento dello stipendio, ad esempio, di beni mobili, dell’automobile e addirittura della casa, ecc..).