Il volontario abbandono del domicilio coniugale è sufficiente per la pronuncia dell’addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che chi ha posto in essere l’abandono, non provi che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d’intollerabilità.
Corte d’Appello di Potenza sentenza n. 170 del 20.05.2014