L’atto istitutivo del trust auto-dichiarato paga l’imposta di donazione con l’aliquota dell’8 per cento: lo afferma la Corte di Cassazione con due ordinanze, n. 3737/2015 e n. 3735/2015, entrambe depositate il 24 febbraio 2015, con le quali, contravvenendo all’opinione maggioritaria delle corti di merito, da un lato viene rigettata la tesi secondo cui l’istituzione del vincolo di destinazione non rappresenta una manifestazione di capacità contributiva, fondata sull’idea che l’intestazione dei beni al trustee sarebbe provvisoria e temporanea, non incrementerebbe il suo patrimonio e sarebbe un mera “situazione-ponte” in attesa della definitiva assegnazione ai beneficiari;
dall’altro viene respinta anche la tesi secondo cui, in caso di trust auto dichiarato, non c’è spostamento patrimoniale (con conseguente eventuale tassazione applicabile nella misura del 4% (quella dei trasferimenti tra coniugi e dei parenti in linea retta) e non dell’aliquota residuale dell’8 per cento.
Nella motivazione di entrambe le ordinanze la Cassazione ha ricordato che con l’articolo 2, comma 47, Dl 262/2006, il legislatore ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione»: in altri termini, disponendo che l’imposta si applica all’istituzione del vincolo, il legislatore «ha inequivocabilmente attratto nell’area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi, il trust». Il presupposto impositivo «è dunque correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l’oggetto consiste nel valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’esercizio delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da altri a beneficio di terzi, finisce con l’impoverirsi».
In particolare, con riferimento all’ordinanza n. 3737, alcuni enti pubblici (la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la Regione Umbria, il Comune di Perugia e la locale Camera di Commercio) avevano costituito un trust (l’Umbria Trust) conferendovi una somma di denaro con lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione e allo sviluppo dell’aeroporto umbro di S. Egidio nel quinquennio 2005-2010 e prevedendo che l’eventuale residuo di patrimonio sussistente alla cessazione del trust fosse devoluto alla Regione Umbria o ad altro soggetto pubblico individuato dai disponenti.
Sulla somma conferita in trust venne pagata l’imposta dell’8% (l’aliquota massima dell’imposta di donazione, applicabile quando tra donante e donatario o, per il trust, tra disponente e beneficiario, non vi è alcun rapporto di parentela o di affinità); l’imposta venne poi chiesta a rimborso, negato dall’agenzia dell’Entrate. Da qui il giudizio, che ebbe esiti favorevoli al contribuente sia in primo grado sia in appello poiché entrambe le Commissioni tributarie coinvolte giudicarono che la tassazione con l’imposta proporzionale avrebbe dovuto essere applicata al momento di uscita dei beni dal trust e non al momento della loro sottoposizione al vincolo del trust; all’atto istitutivo del trust, in altre parole, avrebbe dovuto essere applicata la sola imposta fissa.
Nell’ordinanza n. 3735 è stato invece preso in considerazione il caso di un soggetto che ha istituito un trust (vincolando immobili) nominando se stesso quale trustee, al fine di meglio realizzare la tutela dei suoi creditori, disponendo che beneficiari del patrimonio residuo, una volta pagati i debiti, fossero egli medesimo, se vivente e, in subordine, i suoi discendenti. L’atto istitutivo venne tassato con l’imposta fissa; l’avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale venne giudicato legittimo in sede di Ctp, e invece annullato dalla Ctr.