“COSE IN CUSTODIA: VIGE IL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA’” – Trib. Pescara 2.5.2012
Una donna scivolava all’interno di una cappella a causa della presenza di una notevole quantità di acqua ed evocava in giudizio il Comune onde ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Il Giudice, con la sentenza in esame, ribadisce che la responsabilità per cose in custodia è di tipo oggettivo superabile soltanto con la prova, a carico del custode, del caso fortuito, concetto che ricomprende anche la condotta abnorme del danneggiato.
Nel caso di specie, il giudice afferma che il regime probatorio del danneggiato (più favorevole di quello spettante al custode) si contrappone al principio di autoresponsabilità: in base a tale principio ogni persona, nel momento in cui entra a contatto con la realtà circostante, deve adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell’evento.
Il Giudice conclude, pertanto, nell’affermare che essendo la situazione di pericolo facilmente visibile, una condotta ispirata ai canoni di ordinaria prudenza e diligenza avrebbe imposto di evitare in quella occasione di entrare nella cappella
di Elisa Bucci