Nel caso in cui la madre si sia rivelata del tutto inadeguata all’esercizio della responsabilità genitoriale, influenzando in modo negativo il figlio, nel tentativo di escludere la figura paterna, con gravi ricadute per lo sviluppo del bambino, deve disporsi l’affido cd. superesclusivo in favore del padre che, in tal modo, può assumere da solo ogni decisione, anche riguardo la salute del figlio, in particolare avviando un percorso di sostegno psicologico o psicoterapico per aiutarlo a superare la grave situazione in essere.
Lo ha disposto il Tribunale di Pavia con una sentenza del 29 dicembre 2014: dopo la separazione, in una situazione di estremo conflitto tra i coniugi, la madre aveva tentato in ogni modo di influenzare negativamente il figlio minore rispetto alla figura paterna per cercare di escluderla dalla vita del bambino.
Secondo i Giudici, un comportamento simile, verificato in sede di CTU, attesta senz’altro l’incapacità genitoriale materna, e giustifica l’affido “superesclusivo” al padre: “superesclusivo” perché tutte le decisioni inerenti il bambino vengono rimesse al genitore affidatario , che si è dimostrato assai più adeguato della madre a valutare i bisogni del figlio.
Al papà spetta anche la decisione, se lo ritiene opportuno, di avviare un percorso di sostegno psicologico o psicoterapico per aiutare il minore a superare la grave situazione che si è venuta a creare.
Molto rigido è il regie di visita imposto alla donna: inizialmente solo due giorni centrali a settimana, senza il weekend; poi, se darà prova di aver acquisito maggiori capacità genitoriali, la frequentazione potrà essere ampliata.
Non solo: la madre dovrà corrispondere un assegno di mantenimento per il padre, al quale spettano anche gli assegni famigliari essendo il genitore affidatario del figlio.
E per finire, la donna , per le condotte che influenzano negativamente il figlio, viene ammonita ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. con sanzione di € 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, e, considerando la pervicacia nel sostenere le proprie tesi sull’inadeguatezza della figura paterna e nel tentare di estromettere il padre dai rapporti con il bambino, viene anche condannata al risarcimento dei danni subiti dal padre, equitativamente determinati in € 5.000,00.