DUE CUORI E UNA CAPANNA: OBBLIGAZIONI RESTITUTORIE A FINE CONVIVENZA” – Cass. civ., n. 15644/2012
La sentenza della Corte di cassazione in commento prende in considerazione la problematica delle elargizioni di tipo patrimoniale compiute dai conviventi in costanza di rapporto.
Nel caso di specie l’attrice, che aveva convissuto con il suo compagno per sette anni, reclamava il riconoscimento e la restituzione delle ingenti somme versate per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile intestato in via esclusiva a quest’ultimo.
Mentre il Tribunale riconosceva tale pretesa, la Corte d’appello – riformando la sentenza – attribuiva all’attrice solo il 50 % degli esborsi sostenuti per l’acquisto e la ristrutturazione con denaro comune della coppia proveniente dai conti cointestati degli stessi.
La Corte d’Appello sottolinea peraltro che la mera contestazione dei conti non è significativa di una effettiva partecipazione dell’attrice alle spese predette, essendo necessario un nesso più stretto in grado di collegare esborsi e prelievi ai lavori effettuati.
La Corte di cassazione, adita dall’ex compagno dell’attrice scontento del verdetto di secondo grado, rigetta – in quanto infondati – entrambi i motivi di ricorso. In particolare ritiene infondata l’eccezione riferibile alla presunta violazione dell’art. 112 c.p.c. ossia del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato: sul punto la Corte nota come il giudice d’appello abbia accertato – come richiesto dall’attrice – non già la sussistenza di un acquisto comune di un bene, bensì il diritto al rimborso delle somme versate dall’attrice (mediante prelievo dai conti correnti comuni) e destinate all’acquisto e alla ristrutturazione dell’immobile. Il giudice d’appello non ha quindi modificato il petitum e la causa petendi, ha invece semplicemente correlato la quantificazione del credito restitutorio al 50% degli importi prelevati dai conti comuni e specificatamente destinati alla finalità sopra indicata.
Interessante appare l’utilizzo per la prova dell’esborso patrimoniale della documentazione contabile relativa ai conti cointestati, che, pur con verifica specifica della destinazione del denaro prelevato alla finalità di acquisto dell’immobile, ha reso più flessibile l’onere della prova posto a carico della convivente.
Stefano Rossi