Commette il reato di violenza assistita o percepita il genitore che vessa e maltrattata continuamente il coniuge davanti ai figli.
Inaugurando un nuovo orientamento, la Cassazione penale afferma, con la sentenza n. 4332 del 29 gennaio 2015, la rilevanza penale della violenza assistita, seppure, nel caso concreto, assolvendo il padre dal reato ex art. 572 c.p.
Sono due i requisiti per la configurazione del reato: che si tratti di veri e propri maltrattamenti e che siano continui nel tempo.
Nella fattispecie disciplinata dall’art. 572 c.p. rientra anche la posizione tipica dei figli minori che siano sistematici spettatori obbligati delle manifestazioni di violenza.
Sempre che sussista un quadro di fatti commissivi, abitualmente lesivi della personalità materna, ma al tempo stesso connotati, in capo al soggetto maltrattante, e per la parte corrispondente alla “prole-presente”, da “indifferenza omissiva”, frutto di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in violazione dell’art. 147 cod. civ., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall’art. 30 della Carta costituzionale.