Facciamo chiarezza in tema di assegni famigliari e di spettanza in caso di separazione o divorzio.
La domanda è frequente: mio marito percepisce gli assegni famigliari, l’affido dei figli è condiviso. A chi spettano gli assegni ?
La risposta è una sola, ed è stata data dalla circolare INPS n. 210 del 7.12.1999.
In caso di separazione o divorzio, gli assegni famigliari spettano solo al coniuge affidatario dei figli (o collocatario, con l’entrata in vigore dell’affido condiviso), anche nel caso in cui li percepisca l’altro coniuge.
Quindi: il coniuge/genitore che percepisce gli assegni famigliari in busta paga, deve versarli interamente all’altro.
Gli assegni famigliari, infatti, non sono inglobati automaticamente nell’assegno di mantenimento mensile.
Assegno di mantenimento e assegni famigliari sono due cose distinte, non sovrapponibili, avendo diversa natura: con il primo il genitore non convivente contribuisce a mantenere, educare e istruire i figli, in misura proporzionale ai propri redditi, mentre gli assegni famigliari assolvono a una funzione integrativa dei redditi.
Chiaramente, i coniugi possono accordarsi per una diversa ripartizione degli assegni famigliari in sede di separazione o divorzio: è possibile che il coniuge che li percepisce ne trattenga una parte, ad esempio. Ma attenzione, l’importo degli assegni trattenuto dal percipiente costituisce voce di reddito, e dunque se ne potrà tenere conto nel determinare l’assegno di mantenimento in favore dell’altro.
Nel caso in cui, invece, il coniuge titolare degli assegni famigliari li trattenga contro la volontà dell’altro, commette reato di “appropriazione indebita”, poiché si tratta di denaro non proprio ma dell’altro coniuge, percepito per suo conto.
Che fare, infine, se il genitore collocatario non ha mai ricevuto dall’altro la quota relativa agli assegni famigliari, e non esiste un accordo in tal senso ? E’ possibile adire il Tribunale per richiedere tutte le somme non versate, fino a un periodo pregresso pari massimo a dieci anni.