I titoli di partecipazione ad una società cooperativa acquistati, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi ed allo stesso intestati, cadono in comunione legale ex art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., in tutti i casi in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell’estraneità del socio all’attività che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa.
Occorre cioè che l’aspetto dell’investimento finanziario sia preminente in confronto alla partecipazione del socio della cooperativa all’attività sociale.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 18 settembre 2014, n. 19689