La movimentazione di ingenti somme di denaro incide sull’assegno divorzile anche se i conti correnti sono formalmente intestati a terzi.
Non sfugge all’obbligo di versare l’assegno di divorzio per l’ex moglie e i figli, il coniuge che, titolare di cospicue somme durante il matrimonio, tanto da aver fondato una società di capitali, dopo la separazione sposta parte della provvista su due conti correnti formalmente intestati a terzi.
Lo ha dichiarato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 1264/15, pubblicata il 26 gennaio.
Gli Ermellini, quindi, confermano la sentenza della Corte d’Appello che, sulla base della considerazione delle rispettive posizioni economiche delle parti, aveva liquidato l’assegno di mantenimento in favore della moglie e dei due figli.