È ammissibile, perché compatibile con i principi di gestione del servizio farmaceutico, il trasferimento della titolarità della farmacia al trustee di un trust che abbia come beneficiari gli eredi universali del titolare della farmacia che al momento della morte non avevano, data la loro giovane età, titolo per subentrare direttamente nell’attività e come trustee un soggetto avente la qualifica di farmacista, onerato di agire con diligenza professionale non solo nel proprio interesse, ma anche nell’interesse dei beneficiari del trust. L’eventuale previsione nell’atto istitutivo della figura del guardiano i cui poteri dovessero essere ritenuti eccessivamente invasivi della gestione della farmacia affidata ad un trustee, non comporta l’automatica inammissibilità del trasferimento della farmacia al trustee, ma un intervento impositivo/correttivo dell’Amministrazione al fine di evitare tale rischio.
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. staccata di Brescia, G.
Calderoni, Pres., S. Tenca, Cons., M. Bertagnolli, Cons. Est., 30 luglio 2014, n.
890 – [A. e B. rappresentanti della Farmacia XX (Avv. A. Salvadori e P. Rivetta)
c. ASL 302 – A.S.L. della Provincia di Brescia (Avv. A. Luppi e F. Luppi)]