In caso di separazione o divorzio, la posizione dell’assegnatario della casa è identica a quella dell’ inquilino. Quindi, le spese ordinarie inerenti l’immobile spettano a lui, mentre quelle straordinarie al proprietario.
Se si tratta di fare interventi urgenti, il coniuge assegnatario, senza che occorra una specifica autorizzazione del Giudice, può procedere anticipando la spesa, che dovrà poi essergli rimborsata dall’altro.
E’ quanto afferma un’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14/4/2014 con riferimento alle riparazioni urgenti (il ripristino dei cavi dell’energia) ritenute necessarie per preservare la destinazione d’uso della casa coniugale, ossia un habitat funzionale alla crescita dei figli.