La mera conflittualità tra i coniugi, anche se di grado elevato, non è di massima ritenuta una ragione sufficiente a giustificare una deroga all’affido condiviso.
Ma se non solo di conflittualità si tratta, bensì di vero e proprio maltrattamento nei confronti del coniuge, le cose cambiano.
Dottrina e giurisprudenza sono infatti pressoché concordi nell’adottare il regime dell’affidamento esclusivo in tutte quelle situazioni di pregiudizio talmente gravi per l’integrità fisica e morale de minore da giustificare, per esempio,l’emissione di ordini di protezione. Sono rilevanti, ai fini dell’accertamento di un pregiudizio, e tanto da considerarsi maltrattamento dei minori, anche le violenze da questi subite anche se in forma solo indiretta perché usate da un genitore contro il coniuge o convivente alla presenza dei figli. Si tratta della cd. Violenza assistita, che espone i minori ad un concreto rischio di sofferenza psichica grave o a problematiche comportamentali. Sul punto sono numerose le pronunce di merito (ad es. Trib. Min. L’ Aquila, 15 giugno 2007, in Giurisprudenza di merito, 2008, p.134), e si è espressa anche la Corte di Cassazione, di recente con la sentenza n.601/2013, con cui è stato disposto l’affido esclusivo alla madre e visite protette per il padre violento che si era reso responsabile di aggressioni alla madre di fronte al bambino (e quindi di cd violenza assistita). Aggressioni che, in quanto pregiudizievoli per il minore, sono certamente indicatori di inidoneità genitoriale.