Non è riconoscibile un trust interno regolato dalla Legge di Jersey il cui unico scopo sia quello di realizzare l’effetto patrimoniale segregativo connesso al trust, elevandolo al rango di causa, e che non enunci alcun programma negoziale meritevole di tutela avendo il disponente – che è anche il beneficiario principale del trust – inteso soltanto rendere non aggredibile il proprio patrimonio.
(Tribunale di Trieste, A. Picciotto, Pres. Rel., D. Venier, G., M. Pacilio, G.,
22 gennaio 2014, n. 421)
Il Tribunale ribadisce il principio per cui un trust, per essere valido, deve perseguire un interesse meritevole di tutela, non essendo sufficiente che si realizzi solo l’effetto segretativo, ossia che il trust venga istituito esclusivamente per rendere inattaccabili i propri beni da parte dei creditori.