La pensione non è assolutamente impignorabile: lo è solo quella parte che serve ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle basilari esigenze di vita.
Quindi, anche il pensionato debitore risponde delle sue obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri secondo la regola generale dell’art. 2740 cod. civ.; ma il pignoramento non riguarderà l’intero importo pensionisitico, essendo fatto salvo l’importo corrispondente
alla pensione sociale minima. La parte residua rispetto alla minima sociale è invece impignorabile nella misura di un quinto.
Se tuttavia si tratta di crediti per assegni di mantenimento a moglie e figli non versati, tutte “le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego” possono essere pignorate nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato e, per altri crediti, nella misura di un quinto (art. 545 comma 3 cod. proc. Civ.). In pratica: il quinto eccedente la pensione minima sociale è liberamente pignorabile, ma se il creditore vuole estendere tale limite, deve essere autorizzato dal Giudice.
Se già esiste un pignoramento della pensione o stipendio per crediti alimentari, il limite entro il quale può essere autorizzato il pignoramento delle retribuzioni per crediti alimentari non può superare la metà della retribuzione spettante (art. 545 comma 5 cod. proc. Civ.)