Il trasferimento della residenza familiare con il figlio senza il consenso dell’altro coniuge, in attesa della separazione, non costituisce motivo di addebito.
Con l’ordinanza n. 26638/2014, la Cassazione respinge la domanda del marito che chiedeva l’addebito della separazione a carico della moglie per aver abbandonato, insieme alla figlia e senza il suo consenso, la residenza familiare: a parere dei Giudici, “l’affidamento e la residenza della figlia dopo la separazione dei coniugi sono stati decisi in sede giudiziale mentre la decisione della donna di trasferirsi altrove con la figlia in attesa della separazione non può costituire una causa di addebito della separazione”.