CHI PUO’ CHIEDERE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare da:
1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4. il Pubblico Ministero;
5. il Tutore o Curatore.
ATTENZIONE: I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.
IL RICORSO
Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).
E’ consigliabile rivolgersi a un avvocato per la stesura del ricorso.
DURATA
La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:
1. temporaneo,
2. indeterminato,
IL DECRETO DI NOMINA DELL’ADS
Il decreto emesso del Giudice indica la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. I poteri dell’amministratore di sostegno variano da caso a caso, tenuto conto delle necessità di protezione del soggetto debole e della sua patologia. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e individua i poteri dell’ADS può sempre essere modificato se emergono esigenze nuove di protezione.
L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
I poteri dell’amministratore di sostegno sono individuati dal Giudice Tutelare, sentito il beneficiario personalmente. Il decreto di nomina indica gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
COSTI
Il ricorso può essere presentato anche senza avvocato, utilizzando dei moduli messi a disposizione dalle cancellerie del Tribunale. Tuttavia, l’assistenza di un avvocato specializzato è consigliabile per non incorrere in errori e veder rigettato il ricorso.
I costi di assistenza legale sono tuttavia contenuti, essendo un procedimento semplice.