Il collocamento del minore presso i nonni non costituisce una indebita ingerenza del giudice ordinario nella competenza del giudice minorile (art. 317-bis c.c.), ma costituisce una applicazione delle facoltà di cui agli artt. 337-ter, 333 c.c., in ragione della necessità di reperire, per il fanciullo, un luogo adatto al suo sviluppo psico-fisico.
Lo ha deciso il Tribunale Milano con ord. 07 ottobre 2014 – – Pres., est. Buffone.
Nel caso di specie, il ragazzino quindicenne era stato trovato insieme al padre mentre questi tentava di rubare una bicicletta. Evidente quindi l’inidoneità genitoriale di questi. Ma neppure poteva essere disposto l’affidamento in favore della madre sia perchè era stato il minore a scegliere di non vivere a casa con lei, sia perchè la madre stessa aveva confermato i tratti problematici del rapporto con il figlio. In questo
contesto. Il ragazzino viene pertanto affidato all’ente di
residenza, con collocamento temporaneo presso la nonna materna.