Ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio.
Lo afferma la Corte di cassazione, con la sentenza 46137 del 7 novembre 2014.
Con riferimento alla pignorabilità dei beni conferiti in trust, i Giudici ritengono nullo l’atto costitutivo dello sham trust, ossia di un trust fittizio, improduttivo dell’effetto segregativo proprio dell’istituto, poiché la qualifica di trustee e di beneficiario (insieme ai familiari) era rivestita dall’imputato e dalla madre, entrambi titolari originari dei beni conferiti.
Pertanto, a tutela dei crediti dello Stato, nell’ambito di un procedimento per i reati di bancarotta fraudolenta, può essere disposto il sequestro conservativo (ex articolo 316 cpp) dei beni immobili conferiti in un trust familiare simulato (sham trust), a prescindere dall’esperimento vittorioso di un’azione civile che accerti e dichiari la simulazione del trust stesso o che ne revochi i conferimenti.