Ha diritto al risarcimento del danno esistenziale l’alunno disabile che ha dovuto frequentare la scuola senza l’ausilio dell’insegnante di sostegno.
Lo ha affermato il Tar Sicilia con la sentenza 2909/2014.
Secondo i Giudici, è la Costituzione a sancire che ogni studente non può fruire “solo sulla carta” del percorso di formazione offerta della scuola. Quindi, se l’alunno ha problemi gravi e non ha potuto beneficiare della misura di sostegno, il Ministero deve risarcire il danno, pari a 1000 euro per ogni mese senza insegnante.
Il danno è individuabile negli effetti che la diminuzione delle ore di sostegno subìta dal minore ha provocato sulla sua personalità, in quanto privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.