Secondo la Cassazione (N. 24001/2014), è fatto assoluto divieto di maternità surrogata, perchè viola la normativa in materia di adozione.
Il Tribunale dichiara lo stato di adottabilità di un minore nato in Ucraina a seguito di maternità surrogata, dopo aver accertato la mancanza di legami biologici dello stesso con la coppia italiana che ne aveva dichiarato la nascita; è stata sospesa la potestà genitoriale dei coniugi ed è stato nominato un tutore, sul presupposto che la pratica della maternità surrogata, in Italia, sia vietata dall’art. 14 l. 19.2.2004, n. 40. Il Tribunale ha poi ritenuto che il certificato di nascita fosse nullo anche per la legge ucraina, che consente la pratica della maternità surrogata a condizione che gli ovociti non appartengano alla donna che segue la gestazione e che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente; di conseguenza, si è ritenuto in primo grado che la denuncia della filiazione fosse avvenuta in frode alla disciplina dell’adozione. La Corte d’Appello adita dai coniugi ha confermato la sentenza di primo grado ed anche il ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello è stato rigettato. La Cassazione, in particolare, ha confermato la statuizione di contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di nascita posto che “il divieto di pratiche di surrogazione di maternità è certamente di ordine pubblico, come già suggerisce la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignità umana – costituzionalmente tutelata – della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione della maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità privi di legami biologici con il nato”.