La breve durata del matrimonio è uno dei parametri di cui il giudice può tenere conto nella determinazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio, ma non è circostanza idonea ad incidere sul diritto a percepirlo.
Con l’ordinanza 21597/2014 la Cassazione ribadisce che “l’assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza matrimoniale”, e precisa che “indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi”.
Il fatto che la convivenza matrimoniale sia durata poco non elimina il diritto all’assegno ma semplicemente incide sulla quantificazione dell’assegno.