Lui è titolare di un’azienda, lei è lavoratrice dipendente a basso reddito, è proprietaria di un piccolo appartamento dove vive e accudisce due figli, uno dei quali portatore di handicap.
Secondo la Cassazione (ordinanza 19382/2014 depositata il 15 settembre) alla ex moglie spetta l’assegno di mantenimento, a fronte dell’evidente squilibrio delle risorse economiche rispetto a quelle del marito. Ricordano i Giudici che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale. Ritengono inoltre rilevante il personale contributo dato dalla donna all’allevamento dei figli e in particolare la dedizione prestata a quello portatore di handicap.