Il cespite ricevuto in eredità dal marito tenuto a versare l’assegno di separazione alla moglie non fa scattare automaticamente l’aumento di detto assegno.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19385/14, mutando orientamento rispetto al passato.
La Corte precisa che, «nella determinazione dell’assegno di mantenimento, occorre tenere conto di eventuali miglioramenti reddituali del coniuge obbligato, ove costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività professionale o di carriera svolta durante la convivenza matrimoniale». È sicuramente esclusa da questa previsione, l’acquisto di un bene successorio che costituisce l’unico cespite cui il giudice a quo fa riferimento per giustificare l’aumento dell’assegno per la moglie.