Nella quantificazione dell’assegno divorzile, incide l’accudimento del figlio portatore di handicap.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 19382/14.
La Cassazione sostiene che «l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi». Nel caso di specie, c’era tra i coniugi un forte divario: il marito disponeva di un’azienda e di un negozio espositivo e di rivendita, la moglie aveva solo un reddito da lavoro e un piccolo appartamento. Secondo la Corte, inoltre, rileva «il personale contributo dato dalla moglie all’allevamento dei figli, e in particolare l’accudimento del primogenito, portatore di un handicap senso-motorio che ancor oggi ne limita la possibilità di autonomia».