–
Il reato di atti persecutori è un reato contro la persona e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia “reiterati” ( reato abituale) e che non presuppone l’esistneza di interrelazioni soggettive specifiche. Il rapporto tra tale reale e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall’art 612 bis. comm 1 c.p. ( “salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che rende applicabile- nelle condizioni date prime descritte – il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all’art. 612 bis c.p. comma 1 c.p.
La sentenza evidenzia la diversità dell’oggetto giuridico tutelato nelle due fattispecie. IL bene protetto nel reato di maltrattamenti in famiglai è stato tradizionalmente individuato sia nell’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti, sia nell’interesse degli individui al rispetto della propria personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli fmigliari ( reato proprio). Per converso, lo stalking è un reato contro la perosna e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque, in quanto prescinde dalla esistenza di un contesto relazionare di riferimento. La clausola di riserva rende, pertanto, applicabile esclusivamente il reato di maltrattamenti in famiglia, più grave rispetto a quello di atti persecutori. Un concorso tra i due reati è possibile esclusivamente nei casi in cui le condotte minacciose e violente siano poste in essere successivamente alla cessazione definitiva del vincolo famigliare. Non è, a tal fine, sufficiente la separazione legale o di fatto Mirijam CONZUTTI |