Il Giudice Tutelare di Milano, con un decreto del 6 marzo 2013, ha autorizzato la madre esercente la potestà a istituire un trust in favore di un minore per la gestione dell’eredità paterna pervenuta al figlio.
Il trust viene utilizzato, in questo caso, per proteggere le risorse finanziarie del minore. Divenuto maggiorenne, sarà il minore a decidere se sciogliere o se mantenere il trust fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
L’autorizzazione per la costituzione del trust , secondo il Giudice Tutelare è “vantaggiosa per lo stesso minore il quale, una volta raggiunta la maggiore età … verrà posto di fronte alla decisione relativa al possibile scioglimento ovvero al mantenimento del suddetto vincolo e che la medesima decisione, nel caso di mantenimento del trust, potrà essere successivamente rinnovata al compimento da parte del beneficiario del 26° anno di età” e che “previa volontà dello stesso beneficiario” (e, quindi, nel pieno rispetto dei suoi diritti), consente “la corretta amministrazione dell’ingente eredità mobiliare…anche nel tempo in cui il beneficiario, ormai pienamente capace di agire perché divenuto maggiorenne, non si senta ancora pronto, per la giovane età, a gestire in piena serenità un così cospicuo patrimonio”.