Basta la prova del tradimento per l’addebito della separazione ?
In altre parole, affinchè il Giudice dichiari che la separazione è avvenuta per colpa della violazione del dovere di fedeltà coniugale, è sufficiente che il coniuge “offeso” fornisca la prova del tradimento da parte dell’altro ?
La questione non è di poco conto, poichè dall’addebito della separazione consegue la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, seppure il “colpevole” astrattamente versi nelle condizioni economiche per ottenere l’assegno.
In questa materia, l’onere della prova nel processo segue la presente regola:
1) il coniuge tradito, che chieda l’addebito della separazione all’altro, deve provare il tradimento e la sua incidenza sulla convivenza, nel senso di averla resa intollerabile.
2) al contempo, il coniuge traditore che sostenga l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito (ossia che il tradimento sia la causa della crisi matrimoniale), deve provare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Non è dunque sufficiente provare l’infedeltà per l’addebito della separazione.
E’ necessario che venga accertato che la crisi matrimoniale si è verificata proprio a causa del tradimento, e non che il tradimento rappresenti il mero effetto di una crisi coniugale già in atto.