Anche se l’appartamento in condominio non è affittato, il proprietario deve pagare la bolletta dell’acqua e le spese per l’ascensore: è quindi illegittima la delibera che ripartisce gli esborsi in base al numero di persone che stabilmente abita le unità immobiliari di proprietà esclusiva.
L’obbligazione del singolo condomino è propter rem, cioè trova fondamento nel solo diritto di comproprietà sulla cosa comune: il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dal pagamento delle spese. È quanto affermato dalla sentenza 17557/14 della Cassazione.