Il creditore particolare di uno dei coniugi in comunione dei beni, deve pignorare solo la quota (50%) dell’immobile del suo debitore, oppure l’intero immobile ?
La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.
Infatti, “ammettere un’espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire l’assegnazione della quota dell’esecutato anche agli estranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l’introduzione, all’interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest’ultima”.
Quindi, il creditore personale di uno dei coniugi che intenda soddisfarsi sulla casa in comunione dei beni, deve pignorarla per l’intero. Del pignoramento va data notizia anche al coniuge non debitore, che in sede di vendita verrà liquidato con una somma corrispondente alla metà del ricavato lordo della vendita o del valore della casa.
Fonte: Espropriazione immobiliare: quando l’immobile ricade nella comunione legale dei beni.
(www.StudioCataldi.it)