L’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno di essi di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento della prole. Inoltre, nella decisione in merito all’assegnazione della casa familiare, il giudice deve perseguire il fine di conservare, nell’interesse esclusivo dei figli, l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare: alla luce di tale principio, soprattutto nei casi di elevata conflittualità, anche se la casa è ampia ed astrattamente divisibile, essa va assegnata per intero al coniuge collocatario dei figli.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 16649/14.