Ha diritto al risarcimento del danno il pedone che cade in una buca, dello stesso colore dell’asfalto, a ridosso del marciapiede mentre attraversa le strisce pedonali vicino a casa: il pedone deve fare attenzione alle automobili in transito, piuttosto che osservare attentamente il selciato, e quindi non è corresponsabile dei danni subiti.
Lo ha sancito il tribunale ordinario di Grosseto con la sentenza n. 24/2014.
La responsabilità del Comune si configura ex art. 2051 c.c.: “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 Cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile, distinguendo il caso in cui il pericolo sia creato dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, da quello in cui derivi invece da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa medesima». L’esonero da responsabilità è possibile non tanto avendo riguardo all’estensione dei beni demaniali o alla possibilità di un effettivo controllo su essi quanto, piuttosto, alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. «Ove il danno sia stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art. 2051 Cc; per contro, ove l’amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 Cc».