Non viola privacy il coniuge che, durante il procedimento di separazione, effettua dei controlli sulla situazione finanziaria dell’altro.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2472/2014, ammette la possibilità di consultare, senza tuttavia trarre copia, l’anagrafe dei conti al fine di conoscere la reale posizione economica del coniuge.
A parere del Giudice amministrativo prevale la tutela dei figli sull’esigenza del coniuge di mantenere riservata la propria situazione. Consultabili quindi conti correnti, depositi e titoli o altre forme di risparmio.