Nella chirurgia estetica, le conseguenze dell’omesso consenso informato sono particolarmente gravi, trattandosi, di solito, di interventi non necessari (nel caso di specie, la rimozione di un tatuaggio). In tali casi, il medico deve informare la paziente dell’ipotesi che il trattamento potrebbe anche peggiorare l’aspetto fisico. Solo così il paziente è posto in grado di fare una scelta consapevole, accettando eventualmente il pericolo di non raggiungere il risultato sperato. Quando il chirurgo viene meno a detto obbligo di informazione, scatta la colpa medica nonostante che l’intervento sia stato eseguito in modo corretto. E ciò senza che occorra stabilire se, in caso di consenso informato, il paziente avrebbe o meno accettato di affrontare l’operazione, come invece accade quando l’operazione era necessaria e tuttavia risulta avere pregiudicato la salute dell’assistito.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 12830/14.