I regali occasionali e i versamenti una tantum in favore del minore non liberano il genitore dal corrispondere i mezzi di sussistenza per assicurare le esigenze primarie, vale a dire vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola e sanità.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 23017/14. Nel caso di specie, un padre non versava alla moglie separata l’assegno di mantenimento per il figlio ma provvedeva ad altre spese per lo stesso, in linea di massima superflue o voluttuarie.
I Giudici precisano che l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza «non può che concretizzarsi con la messa a disposizione, continuativa, regolare e certa, dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una gestione ordinata delle quotidiane esigenze di sussistenza del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario».Quindi, «ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga in alternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento, è assolutamente irrilevante».