Nel giudizio per la dichiarazione della paternità, il giudice può disporre d’ufficio i provvedimenti sul mantenimento del minore. Una domanda di parte occorre solo per ottenere il rimborso di quanto sostenuto dalla madre fin dalla nascita del bambino.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 11211 del 21 maggio 2014.