E’ legittimo il disconoscimento del figlio nato da relazione extraconiugale, ma ciò non fa venire meno il diritto a conservare il cognome paterno se con quel cognome il figlio è generalmente riconosciuto: lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 8876 del 16 aprile 2014.
La Corte dichiara infatti che la disciplina giuridica del nome coinvolge istanze pubbliche e private, quindi “ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo status familiae, l’interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell’atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare l’interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell’identità personale”.