Il beneficiario di una amministrazione di sostegno può separarsi ?
La risposta è affermativa. Con una interessante sentenza del 19 febbraio 2014, il Tribunale di Milano lo conferma; il giudizio può essere promosso dall’amministratore di sostegno anche se il diritto alla separazione è “personalissimo”. Un curatore speciale va nominato solo se c’è conflitto tra beneficiario e amministratore di sostegno (ad esempio nel caso in cui quest’ultimo sia il coniuge).
Il Giudice Tutelare deve verificare solo la rispondenza dell’azione di separazione/divorzio
all’effettiva volontà del beneficiario e se sussista l’interesse del soggetto fragile all’attuazione (o non) di detta scelta. In particolare occorre verificare la rispondenza dell’iniziativa assunta dall’amministratore di sostegno alla volontà del beneficiario.
Posto che, ovviamente, se l’impedimento del beneficiario dell’Ads è solo fisico e non mentale, questi può promuovere da solo il procedimento di separazione/divorzio.