Con l’ordinanza 7533 del 2014, al Cassazione accoglie il ricorso di una ex moglie contro la sentenza di merito che aveva pronunciato la prescrizione del credito vantato nei confronti del coniuge separato in relazione al mantenimento non versato dal 1992 al 2000.
Il diritto all’assegno di mantenimento si prescrive dalle singole scadenze delle prestazioni dovute: non si tratta infatti di un’obbligazione unica, ma di obbligazioni distinte e autonome. Il termine di prescrizione è di 5 anni dalla data in cui maturano i singoli ratei.
Tale termine tuttavia soggiace alla regola per cui, tra coniugi, la prescrizione resta sospesa. E ciò anche se i coniugi sono separati. La separazione infatti non estingue il vincolo matrimoniale, ma lo attenua soltanto. I coniugi ben potrebbero, in ogni momento, riconciliarsi, facendo caducare gli effetti della separazione legale.
Dunque, l’art. 2941, 1° comma cod. civ. trova applicazione fino a quando non viene meno il rapporto di coniugio, vale a dire fino alla sentenza di divorzio. Ed invero, la prescrizione è in sé finalizzata a garantire la certezza dei rapporti giuridici, estinguendo il diritto che non viene esercitato per un determinato periodo di tempo. La sospensione della prescrizione opera solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. L’applicazione della regola è rigida e non ammette deroghe: con riferimento al rapporto coniugale, la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi opera sia qualora viga la separazione personale, che attenua solo il vincolo, senza farlo venire meno.
Specifica la Corte che: «Secondo il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2941, n. 1, del C.c. l’interpretazione dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi anche se legalmente separati, in ragione dell’ingiustificato privilegio che verrebbe, in tal modo, riconosciuto al coniuge separato, nei riguardi della generalità degli altri cittadini, la Corte ha ritenuto infondata la questione ». In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale (Corte. Cost. 19/2/1976 n. 35).
Quindi, durante la separazione l’assegno di mantenimento non si prescrive. La prescrizione inizia a decorrere solo dopo la sentenza di divorzio.