La principale preoccupazione dei genitori di un figlio disabile è quella relativa a chi si occuperà di lui dopo la loro morte: padre e madre dedicano la loro vita all’accudimento del figlio bisognoso e spesso non nutrono piena fiducia nella rete pubblica di assistenza a cui, molto probabilmente, il figlio verrà affidato quando loro non ci saranno più.
Uno strumento utile ed efficace per organizzare “durante il noi” il “dopo di noi” è il trust.
Nello specifico, il trust che consente al disponente, di solito il genitore o uno stretto congiunto (ma nache lo stesso soggetto debole se ha conservato la capacità d’agire) di istituire un trust in favore del proprio figlio “soggetto debole” (disabile in senso lato), fissando il programma che dovrà essere seguito dal trustee, vincolando determinati beni nell’esclusivo interesse del figlio più bisognoso.
Il programma che il disponente/genitore indica nell’atto istitutivo del trust consiste in una minuziosa descrizione dell’attività di cura personale e gestione patrimoniale in favore del figlio disabile che il trustee dovrà porre in essere: il patrimonio vincolato in trust dovrà essere amministrato in modo da garantire al disabile le migliori condizioni di vita nel rispetto delle sue esigenze, aspettative e desideri.
In concreto, l’atto istitutivo potrà ad esempio prevedere il divieto per il trustee di ricoverare (salvo urgenti necessità di salute) il figlio in case di cura od ospizi, e l’obbligo positivo di garantirgli la permanenza presso l’abitazione ove ha vissuto per tutta la vita, eventualmente con l’assistenza di personale specializzato; oppure l’obbligo di assicurare un periodo di soggiorno in una località di vacanza gradita al soggetto debole, o la passeggiata quotidiana, oltre ovviamente il modo e la misura della elargizioni economiche periodiche, e così via.
In questo tipo di trust, di solito il trustee si occupa dell’amministrazione dei beni, mentre il guardiano (sempre presente) è preposto alla cura e alla tutela del soggetto incapace.
Il trust termina di solito con la fine della vita del soggetto debole, ma può non essere così: ad es. se è previsto un recupero psico fisico del soggetto (ad esempio alcolizzato o tossicodipendente), il termine finale del trust potrà coincidere con la comprovata riabilitazione del soggetto debole.
VANTAGGI DI QUESTO TRUST:
1) se il disponente è il genitore o uno stretto congiunto, nessuno meglio di lui conosce le necessità del figlio, e quindi è in grado di modellare il trust proprio per soddisfare tali necessità.
2) Il beneficiario non perde la propria autonomia e viene sostenuto ed aiutato
3) Il beneficiario non perde la propria dignità e vengono rispettati i suoi desideri
4) Ovviamente, la segregazione patrimoniale (tipica di ogni trust)
5) L’ultrattività del trust: il genitore ha il modo di pianificare ed organizzare la vita del figlio per il tempo in cui non ci sarà più: continua a garantire nel tempo le condizioni di vita di cui ha goduto quando i genitori erano in vita