La determinazione dell’assegno divorzile prescinde dalle statuizioni e dagli accordi intercorsi tra i coniugi stessi al momento della separazione e spetta in ogni caso al giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale.
In pratica, non rileva l’accordo pregresso tra i coniugi a definizione di ogni rapporto economico se c’è divario tra le condizioni economiche delle parti, e la donna versa nell’impossibilità di conseguire mezzi adeguati per continuare a mantenere l’elevato tenore di vita goduto il matrimonio.
Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 2948/2014.