Perde il diritto all’assegnazione della casa familiare la moglie che si trasferisce col figlio a vivere altrove per un lungo periodo di tempo, ad esempio a casa dei genitori o nella casa di vacanza.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2952 del 10/2/2014: il diritto all’assegnazione della casa familiare presuppone che vi si abiti in modo continuativo e non sporadico. Pertanto, se la madre con i figli va ad abitare altrove viene meno la continuità con l’ambiente domestico precedente e si perde il diritto a ritornarvi.