Il marito lascia la casa coniugale e inizia una relazione con un’altra donna perchè dopo la nascita del figlio non c’erano più stati rapporti sessuali con la moglie.
Secondo la sentenza della Cassazione n. 2539 del 2014 la separazione non può essergli addebitata: la relazione extra-coniugale dell’uomo non è stata ritenuta la causa della rottura del vincolo coniugale, essendo la convivenza matrimoniale già divenuta intollerabile per il fatto stesso che non ci fossero da tempo più relazioni intime tra marito e moglie.
Non c’è abbandono del tetto coniugale se si prova che «è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata».