La cointestazione di un conto corrente fa presumere che entrambi gli intestatari siano titolari del rapporto: di conseguenza spetta al contitolare la restituzione della metà di quanto contenuto e prelevato sul conto dall’altro. Gli interessi sono dovuti dalla data della domanda giudiziale, e non del prelievo “illecito”.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1646 depositata il 27 gennaio 2014.
Infatti, salvo prova contraria, la cointestazione del conto corrente fa presumere che entrambi i soggetti siano titolari del rapporto.