Se un coniuge in comunione dei beni vende un bene mobile senza il consenso dell’altro, l’atto è valido ma il venditore deve ripristinare lo stato della comunione per come era prima del compimento dell’atto.
Lo afferma la Cassazione civile con la sentenza n. 25625 del 14.09.2013: nel caso di specie il coniuge in comunione dei beni aveva prelevato arbitrariamente titoli azionari appartenenti alla comunione legale dei coniugi senza interpellare l’altro. La Corte chiarisce che non è permesso al coniuge alienare a terzi beni comuni per soddisfarsi sul ricavato, cioè senza versarlo nella comunione.