Non va abbattuta la veranda costruita in profilati di metallo e posta all’ultimo piano se non è antiestetica: e non lo è se di piccole dimensioni.
Lo afferma la sentenza 466/14 della Cassazione civile.
La norma di riferimento è l’articolo 1127 Cc: la veranda è consentita se non c’è pregiudizio alla statica dell’edificio. La circostanza che il locale sia stato realizzato in profilati metallici e coperto con lastre prefabbricate nell’ambito di un edificio progettato in cemento armato non è sufficiente a concretare una lesione del decoro architettonico del palazzo. Tanto più se l’opera è destinata a locale stenditoio e non ad uso abitativo. Le piccole dimensioni escludono anche che il manufatto tolga luce ai condomini dei piani sottostanti.