Il danno non patrimoniale è quello risarcibile anche se non produttivo di lesioni di tipo economico – patrimoniale.
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 2003 hanno individuato un “sistema tripartito”, secondo cui il danno non patrimoniale, inteso come “categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona”, è costituito da tre distinte ed autonome “voci di danno”: il danno biologico, inteso come lesione dell’integrità psico-fisica della persona, il danno morale (soggettivo), inteso come sofferenza interiore, di natura transitoria, causata dall’evento lesivo e, da ultimo, il “danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto inviolabile inerente alla persona, non avente natura economica e riconosciuto dalla Costituzione”, tutti ricompresi nell’ambito dell’art. 2059 c.c.
In sintesi:
danno biologico: consiste nella lesione alla salute psico fisica.
danno esistenziale: consiste nella lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità. La Cassazione, con la sentenza 233 del 2003 lo ha definito come lesione di diritti o interessi, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona umana, diversi dalla salute, che sconvolge le attività a-reddituali del soggetto leso.
danno morale soggettivo: consiste nella “sofferenza transitoria”, “patema d’animo”, subìto in conseguenza di un fatto che sia, astrattamente, riconducibile ad una fattispecie di reato, e può essere liquidato anche nei casi in cui non sussiste danno biologico